Tempus fugit

 

di Germana Condò

 

A chi non è mai capitato di correre un po’ troppo in automobile, di passare col rosso o effettuare un’inversione o un sorpasso non consentiti? Al momento tutto bene, poi però, dopo qualche settimana, arriva a casa la famosa cartolina verde. Esistono dei tempi entro i quali l’autorità competente è obbligata a notificare il verbale di accertamento, centocinquanta giorni. Trascorso tale termine si può presentare una contestazione mediante ricorso. Fin qui tutto noto. Quello che, invece, ancora confonde le idee è se sussista l’obbligo o meno della comunicazione dei dati del conducente della macchina, ovviamente nei casi in cui a seguito di un’infrazione non sia stato possibile effettuare l’immediata contestazione. Viene da chiedersi se tale norma sia nata con il nobile fine di evitare al proprietario dell’autovettura la decurtazione dei punti patente, e consentirgli così di comunicare il nome di chi effettivamente fosse in quel momento alla guida. Lodevoli intenzioni, ma fino ad oggi le persone che, male interpretando il dettato normativo, hanno trasgredito, pur senza volerlo, sono state costrette a pagare multe salate. L’art. 126 bis del Codice della Strada prevede una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Non è detto che il conducente riesca a ricordare, a distanza di tempo, chi fosse il guidatore in quella specifica circostanza. Inoltre, spesso capita che la multa venga pagata tempestivamente al momento della notifica dal proprietario, il quale ritiene di aver adempiuto e di non dover fare altro. A maggior ragione quando si rende conto di aver commesso l’infrazione personalmente, quindi una volta pagata la sanzione, perché dover essere obbligati ad altre attività? Bisogna tener conto del fatto che a quel secondo obbligo, cioè la comunicazione dei propri o dei dati altrui, bisogna adempiere in ogni caso. Con la consapevolezza, però, delle modalità e dei tempi di prescrizione che non valgono solo per noi ma anche per l’autorità competente. Le due sanzioni (quella per l’infrazione al Codice della Strada e quella per mancata comunicazione dati) sono autonome e vengono emesse con verbali diversi e con differenti tempi di notifica. Pertanto il secondo verbale dovrà essere notificato, ai sensi dell’art. 201 CdS entro novanta giorni dal momento in cui l’organo procedente accerti la scadenza del termine per comunicare i dati. Una volta trascorso questo tempo sarà possibile fare ricorso (diverso da quello che potremmo fare per l’opposizione all’infrazione sanzionata nel primo verbale). Non sarà un valido motivo di contestazione del secondo verbale sostenere di aver pagato la contravvenzione, e quindi estinto la sanzione. Inoltre, se il proprietario si opporrà alla prima sanzione con ricorso, la notifica della seconda non sortirà alcun effetto fin quando non sarà definito il giudizio sulla contravvenzione. Teniamo sempre sotto controllo i tempi di notifica, è fondamentale perché molto spesso non vengono rispettati dall’autorità competente, forse anche in considerazione del fatto che una persona che non abbia nozioni di diritto, preferisca pagare e liberarsi dalla sanzione piuttosto che affrontare un lungo iter giudiziario, pagando profumatamente un legale rappresentante. Segnaliamo a questo proposito che, forse a causa della crisi, anche gli avvocati si sono prodigati per elaborare ricorsi “fai da te” per ogni esigenza, scaricabili da internet e in vendita a prezzi interessanti (25/30 euro). Vale la pena di concludere con una considerazione, applicabile sempre più, purtroppo, a molti aspetti della nostra vita: anche in questo caso chi ha i soldi per pagare se la passa meglio, visto che in alternativa alla decurtazione dei punti patente può scegliere di pagare la sanzione sulla mancata comunicazione dati. Fosse un modo per non dover ripetere l’esame di guida?

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