di Maurizio Elviretti
Dal prossimo 15 novembre fino al 15 aprile 2018 torna l’obbligo di viaggiare con catene da neve a bordo su parte della rete stradale nazionale. Ovviamente l’obbligo non tocca a chi monterà pneumatici termici. La regola, sancita dall’articolo 6 del Codice della strada introdotto dalla legge 120 del 29 luglio 2010, vale per i veicoli a quattro ruote, incluse le auto, i tir e i mezzi pesanti. L’applicazione poi spetta agli enti che gestiscono le singole tratte mediante specifiche ordinanze. Sulla rete nazionale, comunque, la data stabilità è il 15 novembre e solo la Valle d’Aosta lo ha fatto scattare dal 15 ottobre sulle tratte di propria competenza. La sanzione amministrativa per chi non rispetta l’obbligo va da 85 (59,50 euro per chi paga entro 5 giorni) a 338 euro. Se in area urbana (i sindaci possono imporre con loro ordinanza la circolazione con pneumatici da neve o catene a bordo in caso di condizioni meteo avverse) la sanzione scende da 41 euro (entro 5 giorni 28,70 euro) a 169 euro. In caso di accertamento viene intimato al conducente di fermarsi e si può proseguire la marcia solo dopo aver montato gli pneumatici invernali o essersi dotati di catene a bordo. Qualora non venga rispettato l’ordine e si prosegua è prevista una sanzione di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente. Gli pneumatici invernali si distinguono leggendo la scritta impressa lateralmente: devono avere impresso M+S (Mud+Snow) o “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S”. La regola vale anche per ciò che riguarda le gomme cosiddette “all seasons”: si possono usare, purché sia presente il marchio M+S. Per quello che riguarda le prestazioni con temperature sotto i 7 gradi e fondo bagnato, gli pnaumatici M+S garantiscono spazi di frenata inferiori del 15% rispetto a pneumatici estivi. Sulla neve, con 0 gradi, a 40 km/h si arriva a frenate più corte del 50%.