Omicidio stradale: adesso è legge

 

di Delfina Maria D’Ambrosio

 

Importantissima la giornata di ieri, mercoledì 2 febbraio, per le famiglie delle vittime della strada, per la loro memoria e per la prevenzione da future tragedie. Con 149 voti favorevoli, 3 contrari e 15 astenuti il Senato ha approvato il disegno di legge che introduce il reato di omicidio stradale.  Si è trattato di un iter lunghissimo, iniziato ormai 4 anni fa. Adesso, però, sono stati introdotti importanti articoli. Per chi si macchia dell’omicidio a causa di una violazione delle norme stradali sono previsti dai due ai quattro anni di carcere, che salgono da otto a dieci in se il conducente è ubriaco o sotto effetto di droghe. Il limite del tasso alcolemico è fissato a 1,5 grammi per litro, 0,8 se sei si tratta di persone che esercitano attività di trasporto o cose. Se invece l’incidente avviene con un conducente in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro la pena è tra i 5 e i dieci anni. Stessa pena per chi supera del doppio del limite la velocità consentita nei centri urbani, di 50 km quella delle strade extraurbane, che non rispetta il semaforo, il senso unico o fa inversioni di marcia in condizione di pericolo. Le pene comunque aumentano in diversi casi: morte di più persone, assenza di patente o assicurazione, fuga. La diminuzione della pena è prevista invece in caso in cui la morte non sia dovuta solo all’azione del colpevole. Nella nuova legge cambiano anche le pene per le lesioni stradali. In caso di lesioni dovute al mancato rispetto delle norme si viene punti con almeno tre mesi di reclusione fino ad un anno per lesioni gravi e tre in caso di lesioni gravissime. Carcere invece da tre a cinque anni se le lesioni gravi sono provocate durante la guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o sotto effetto di droghe. Anche in questo caso sale la condanna se si tratta di lesioni gravissime: va dai quattro ai sette anni. Come per l’omicidio, anche per le lesioni stradali il limite è fissato a 0.8 grammi per litro (ma con le stesse codanne) per chi per professione trasporta merci e privati. Così come chi causa incidenti con un  tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro avrà una pena di reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. Stessa pena per chi supera del doppio del limite la velocità consentita nei centri urbani, di 50 km quella delle strade extraurbane o che non rispetta il semaforo, il senso unico o fa inversioni di marcia in condizione di pericolo. Quanto alla patente, la revoca è una pena accessoria. In caso di morte potrà andare dai 5 ai 20 anni, in caso di lesioni dai 5 ai 10.

 

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