di Germana Condò
L’eccesso di velocità è una violazione che può essere rilevata solamente attraverso un sistema con dispositivo video o fotografico, in ogni caso, mai esclusivamente dall’occhio umano. È quanto recita il dispositivo della sentenza emessa n. 10 del 2014 e pubblicata il 10.01.2014 dal Giudice di Pace di Nardò, Veneranda Cerfeda, chiamata a giudicare su un ricorso presentato da un automobilista multato da un vigile di turno presso un incrocio, il quale contestava al guidatore di aver mantenuto una velocità troppo elevata e di non averla adeguata al più basso regime che avrebbe richiesto la manovra per poterla effettuare in sicurezza. Il ricorso avverso il verbale di accertamento della violazione dell’art. 141 commi 3 e 8 del CdS, è stato accolto dal GdP Cerfeda perché carente di alcuni elementi oggettivi. Il giudice ha motivato la decisione sulla base della sentenza n. 22891 del 2009 della Corte di Cassazione, in base alla quale “tale violazione doveva essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, avrebbero consentito di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo”. Infatti il vigile può accertare sulla base esclusiva delle proprie percezioni visive il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza oppure individuare la mancata accensione dei fari fuori dal centro abitato, ma non può redigere un verbale in cui si accerti la violazione dei limiti di velocità basata solo sulla sua percezione visiva se non supportata, appunto, da un rilievo video o fotografico che serva ad attestare con certezza l’avvenuta infrazione.