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Multe? Adesso anche in strade private

 

di Maurizio Elviretti

 

E’ possibile multare su strade private? Adesso sì. Lo ha deliberato il Ministero delle Infrastrutture, con parere numero 2507/2016 del 29 Aprile scorso. Le strade private, però, non devono avere restrizioni alla viabilità e su di esse, quindi, deve essere possibile transitare liberamente per far sì che i vigili urbani e gli agenti di polizia, ma anche gli ausiliari del traffico, possano legittimamente intervenire in caso di sosta irregolare ed elevare contravvenzioni. È chiaro che, con particolare riferimento agli ausiliari del traffico, questi ultimi possono procedere a multare in maniera valida ed efficace solo nelle aree che sono sottoposte direttamente alla loro competenza, ovverosia nelle aree in concessione e in quelle immediatamente limitrofe. Nelle strade chiuse al pubblico, invece, la questione è completamente diversa: se la circolazione di terzi è impedita, infatti, il rispetto del codice della strada non è amministrativamente garantito e le multe non possono essere legittimamente effettuate, neanche da chi normalmente ha titolo a farlo. Il parere del ministero dei trasporti continua, poi, precisando che, nonostante quanto detto, anche nelle strade private chiuse al pubblico (ad esempio tramite una sbarra o un cancello) non è comunque possibile utilizzare una segnaletica stradale non conforme ai criteri dettati dal codice delle strada: tutti i segnali che il privato proprietario della strada decida eventualmente di apporvi, infatti, devono essere comunque regolari e non il frutto della sua libera fantasia.

 

 

 

 

 

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Multe divieto di sosta: ci pensa lo ‘Street Control’

 

di Delfina Maria D’Ambrosio

 

Multa in divieto di sosta: almeno una volta nella vita, ammettiamolo, l’abbiamo presa tutti. Specialmente nelle grandi città trovare parcheggio è un’ardua impressa e a volte, pur con la consapevolezza che si sta sbagliano, si lascia la macchina in doppia fila.  Adesso, però, si dovrà stare ancora più attenti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è espresso con il parere 4851/2015 stabilendo che potranno essere elevate le sanzioni per le auto in divieto di sosta grazie all’aiuto di telecamere montate sulle vetture delle pattuglie della Polizia locale d i quella di municipale. Basterà percorrere con queste macchine ad andatura lenta le strade, registrando con lo ‘Street Control’ le vetture che sono parcheggiate male. Le immagini dovranno poi essere esaminate negli uffici per poter poi effettuare la multa e inviarla per posta. Il processo non partirà quindi in automatico e questa procedura potrà essere utilizzata solo in assenza del trasgressore. Questo potrebbe creare non pochi problemi, infatti qualora l’automobilista fosse a bordo dell’auto o nelle vicinanze la multa differita diventerebbe illegittima e quindi contestabile.

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Semaforo giallo: multe valide se dura almeno 3 secondi

 

di Delfina Maria D’Ambrosio

 

Non si tratta di certo di una sentenza ben accolta tra gli automobilisti, ed anzi sono previste accese proteste, ma ormai la Cassazione ha deciso: se il semaforo giallo dura tre secondi, la multa per il passaggio con il rosso è legittima. In tal senso, del resto, si era espressa già nel settembre dello scorso anno, ed oggi lo ribadisce, quindi, con maggior forza. Da molti definita come una vera e propria trappola per riempire le casse dei vari comuni, la durata del giallo sarà “irregolare” solo se di uno o due secondi. In tutti gli altri casi, quindi, attraversare l’incrocio con il rosso causerà una multa inutile da contestare. La decisione si basa su un principio di fisica e uno studio del Cnr: in tre secondi, infatti, riesce a fermarsi un’automobile che sta marciando a 50 chilometri all’ora che corrispondono al limite massimo di velocità in città. Grande attenzione quindi negli incroci con semafori, oltre a questa sentenza, infatti, un’altra novità è stata l’aumento della sanzione per il passaggio con il semaforo rosso, infrazione che sarà pagata con una multa da 162 a 216 euro, cifre che pesano decisamente sulle tasche degli italiani.

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Vacanze: paese che vai, codice della strada che trovi

 

di Delfina Maria D’Ambrosio

 

Mancano ancora pochi giorni e gran parte delle famiglie italiane partirà per le tanto attese vacanze. Man mano che ci avvicina alla data fissata, aumenta l’attenzione per la pianificazione, dagli indumenti e oggetti che non potranno mancare in valigia, ai documenti e itinerari. Per chi sceglierà di muoversi in automobile alla scoperta di paesi esteri è indispensabile non tralasciare un aspetto: lo studio del codice della strada della nazione di destinazione. Paese che vai regole che trovi: sono molte e diverse le leggi delle quali gli automobilisti dovranno tener conto. In Francia, ad esempio, c’è l’obbligo di portare con sé un alcoltest usa e getta omologato, mentre  moltissimi paesi (Austria, Germania, Francia, Bulgaria, Belgio, Lettoria, Grecia, Lituania, Polonia, Romania, Regno Unito e Turchia)si può incorrere in una multa se non si ha in automobile un estintore. Nessuno, poi, poteva immaginare che in Estonia è obbligatorio avere a bordo due zeppe per bloccare il veicolo nelle soste. Attenzione anche a dosare l’utilizzo di alcolici durante le vacanze se si intende guidare, quasi tutti i paesi infatti sono molto severi, Finlandia, Belgio, Spagna, Svezia e Polonia hanno un tasso consentito inferiore a quello italiano; in Croazia, Estonia, Repubblica Ceca e Romania il conducente non può addirittura bere niente, mentre sono leggermente più permissivi del nostro stivale Irlanda, Gran Bretagna, Malta e Lussemburgo, con il tasso fissato allo 0,8 contro lo 0.5 italiano. Quanto ai telefonini, l’uso è vietato quasi ovunque, a cambiare è l’importo della multa, ci sono poi nazioni severissime come l’India dove sono proibiti anche i cellulari hand free. Il  bollino autostradale è invece indispensabile nei seguenti paesei: Ungheria, Slovenia, Repubblica Slovacca, Romania, Repubblica Ceca, Austria, Lituania, Bulgaria.

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Tempus fugit

 

di Germana Condò

 

A chi non è mai capitato di correre un po’ troppo in automobile, di passare col rosso o effettuare un’inversione o un sorpasso non consentiti? Al momento tutto bene, poi però, dopo qualche settimana, arriva a casa la famosa cartolina verde. Esistono dei tempi entro i quali l’autorità competente è obbligata a notificare il verbale di accertamento, centocinquanta giorni. Trascorso tale termine si può presentare una contestazione mediante ricorso. Fin qui tutto noto. Quello che, invece, ancora confonde le idee è se sussista l’obbligo o meno della comunicazione dei dati del conducente della macchina, ovviamente nei casi in cui a seguito di un’infrazione non sia stato possibile effettuare l’immediata contestazione. Viene da chiedersi se tale norma sia nata con il nobile fine di evitare al proprietario dell’autovettura la decurtazione dei punti patente, e consentirgli così di comunicare il nome di chi effettivamente fosse in quel momento alla guida. Lodevoli intenzioni, ma fino ad oggi le persone che, male interpretando il dettato normativo, hanno trasgredito, pur senza volerlo, sono state costrette a pagare multe salate. L’art. 126 bis del Codice della Strada prevede una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Non è detto che il conducente riesca a ricordare, a distanza di tempo, chi fosse il guidatore in quella specifica circostanza. Inoltre, spesso capita che la multa venga pagata tempestivamente al momento della notifica dal proprietario, il quale ritiene di aver adempiuto e di non dover fare altro. A maggior ragione quando si rende conto di aver commesso l’infrazione personalmente, quindi una volta pagata la sanzione, perché dover essere obbligati ad altre attività? Bisogna tener conto del fatto che a quel secondo obbligo, cioè la comunicazione dei propri o dei dati altrui, bisogna adempiere in ogni caso. Con la consapevolezza, però, delle modalità e dei tempi di prescrizione che non valgono solo per noi ma anche per l’autorità competente. Le due sanzioni (quella per l’infrazione al Codice della Strada e quella per mancata comunicazione dati) sono autonome e vengono emesse con verbali diversi e con differenti tempi di notifica. Pertanto il secondo verbale dovrà essere notificato, ai sensi dell’art. 201 CdS entro novanta giorni dal momento in cui l’organo procedente accerti la scadenza del termine per comunicare i dati. Una volta trascorso questo tempo sarà possibile fare ricorso (diverso da quello che potremmo fare per l’opposizione all’infrazione sanzionata nel primo verbale). Non sarà un valido motivo di contestazione del secondo verbale sostenere di aver pagato la contravvenzione, e quindi estinto la sanzione. Inoltre, se il proprietario si opporrà alla prima sanzione con ricorso, la notifica della seconda non sortirà alcun effetto fin quando non sarà definito il giudizio sulla contravvenzione. Teniamo sempre sotto controllo i tempi di notifica, è fondamentale perché molto spesso non vengono rispettati dall’autorità competente, forse anche in considerazione del fatto che una persona che non abbia nozioni di diritto, preferisca pagare e liberarsi dalla sanzione piuttosto che affrontare un lungo iter giudiziario, pagando profumatamente un legale rappresentante. Segnaliamo a questo proposito che, forse a causa della crisi, anche gli avvocati si sono prodigati per elaborare ricorsi “fai da te” per ogni esigenza, scaricabili da internet e in vendita a prezzi interessanti (25/30 euro). Vale la pena di concludere con una considerazione, applicabile sempre più, purtroppo, a molti aspetti della nostra vita: anche in questo caso chi ha i soldi per pagare se la passa meglio, visto che in alternativa alla decurtazione dei punti patente può scegliere di pagare la sanzione sulla mancata comunicazione dati. Fosse un modo per non dover ripetere l’esame di guida?